Altri due punti di penalizzazione per il Civitavecchia Calcio
di RICCARDO VALENTINI
Cade un altro macigno sulla testa del Civitavecchia Calcio: è notizia di oggi pomeriggio infatti che il procuratore federale ha deferito l’ormai ex presidente del club nerazzurro Adriano Clemeno, ed inflitto due punti di penalizzazione alla squadra (che si vanno ad aggiungere al punto già tolto per il caso di Tremiterra) a causa delle vertenze economiche intentate da Berardi e Amoroso, ex giocatori del Civitavecchia.
Nell’atto ufficiale sono spiegate le motivazioni: l’attaccante e il difensore vantano infatti un credito non corrisposto nei confronti della società di rispettivamente 2100 e 1500 euro. Il club è stato convocato per difendersi, ma entro i termini non è arrivata alcuna difesa alla Commissione Disciplinare, che quindi ha deciso per le sanzioni prima spiegate.
Piove quindi sul bagnato in casa Civitavecchia, con il patron Folgori impegnato a tappare i mille buchi di una barca che fa acqua da tutte le parti e che più che riemergere sembra affondare sempre di più.
LA REPLICA DEL CIVITAVECCHIA CALCIO
Inevitabile sentire la difesa del club, con patron Folgori, il presidente ufficiale Petrini e l’ex arbitro Massimo De Santis impegnati già da subito in una approfondita riunione per capire come uscire nel miglior modo da questa situazione: «Il problema è che qui mancano completamente documenti, accordi economici, liberatorie: tutto insomma. La segreteria è completamente priva di documenti e faticosamente stiamo cercando di ricostruire la situazione. Una delle due vertenze, quella del sig. Giorgio Berardi, riguarda uno di quei contratti a firma falsa dell’ex presidente Clemeno di cui parlavamo i giorni scorsi. A tal proposito il 2 febbraio il presidente Petrini ha depositato in Lnd una lettera a Tavecchio in cui si affermava di quanti contratti siano stati depositati con firma falsa, con tanto di dichiarazione di disconoscimento di firma da parte di Clemeno».
Ma ora sarà possibile ottenere la restituzione dei punti?
«Pensiamo di sì, perchè la situazione dal momento dello svolgimento dei fatti ad oggi è mutata. Domani abbiamo un appuntamento con un avvocato sportivo specializzato nella materia segnalatoci proprio da Tavecchio e mercoledì prossimo avremo un colloquio con l’avvocato della Lnd. Ci sono diversi aspetti oscuri di questa vicenda: la vertenza di Berardi per esempio fa riferimento alla stagione 2010/11, ossia di quando il Civitavecchia era in Eccellenza, categoria nella quale non sono previsti accordi economici, mentre Amoroso ha un accordo da 7500 euro ed invece è andato via a metà anno, così come è già accaduto nella sentenza di Brisciana. Stiamo cercando di tamponare le emergenze che conosciamo – concludono i dirigenti – ma di certo non tamponeremo i contratti falsi o quelli illegittimi. Avessimo saputo prima di queste situazioni ci saremmo difesi nei tempi e nei modi richiesti».
ENRICO FOLGORI
In tarda serata il commento rabbioso di Folgori: «Potrei ritirare la squadra, o fare una manifestazione con 5000 persone sotto la Corte Federale. Ci sono dei falsi che sono palesi, vorrei sapere in base a quali carte hanno emesso questa sentenza. Ma in Lega le carte le leggono? Ho fatto un gran lavoro per risollevare il morale dei calciatori, ora, quando in appello mi daranno ragione, chi mi ripagherà di queste partite che i ragazzi giocheranno con il morale sotto ai tacchi? Tutti e tre i punti di penalizzazione che ci hanno inflitto sono basati su documenti palesemente illegittimi che presto renderò pubblici».
L’ATTO UFFICIALE
“Con atto del 3 dicembre 2012 (n. 168) la Procura federale ha deferito dinanzi alla Commissione disciplinare: a) il Sig. Cosimo Adriano Clemeno, nella qualità di Presidente all’epoca dei fatti della ASD Civitavecchia 1920, per rispondere della violazione dell’art. 1, comma 1, del C.G.S. e dell’art. 8, commi 9 e 15 del C.G.S., in relazione all’art. 94 ter, comma 11, delle N.O.I.F., per non avere ottemperato alla decisione della Commissione Accordi Economici presso la LND del 27 luglio 2012, prot. Cae/168, emessa all’esito del reclamo trasmesso in data 16 maggio 2012 dal Sig. Giorgio Berardi; b) la Società ASD Civitavecchia 1920 per rispondere a titolo di responsabilità diretta ex art. 4, comma 1, del C.G.S. per gli illeciti disciplinari ascritti al proprio Presidente. Con altro atto del 3 dicembre 2012 (n. 169) la Procura federale ha deferito dinanzi alla Commissione disciplinare gli stessi soggetti per rispondere delle medesime violazioni non avendo ottemperato neanche alla decisione della Commissione Accordi Economici presso la LND del 27 luglio 2012, prot. Cae/172, emessa all’esito del reclamo trasmesso in data 10 maggio 2012 dal Sig. Gioacchino Amoroso. Nei termini consentiti dalla normativa nessuno dei deferiti ha fatto pervenire memorie difensive. Alla odierna riunione, in via preliminare, la Commissione disciplinare, stante la evidente connessione sotto il profilo soggettivo dei due deferimenti sopra indicati, ne ha disposto la riunione. Quindi il rappresentante della Procura federale ha insistito per la declaratoria di responsabilità dei deferiti con la conseguente applicazione nei loro confronti delle seguenti sanzioni: a) al Sig. Cosimo Adriano Clemeno, nella qualità di Presidente all’epoca dei fatti della ASD Civitavecchia 1920, la inibizione per mesi 12 (dodici); b) alla Società ASD Civitavecchia 1920 la penalizzazione di punti 4 (quattro) in classifica, da scontare nella corrente stagione sportiva. Motivi della decisione L’esame della documentazione in atti ha consentito di accertare l’effettiva esistenza degli inadempimenti contestati dalla Procura federale in capo ai soggetti deferiti. Difatti con delibera del 27 luglio 2012, ritualmente comunicata alla ASD Civitavecchia 1920, la Commissione Accordi Economici presso la LND ha condannato la Società deferita al pagamento in favore del Sig. Giorgio Berardi della somma di euro 2.100,00 (duemilacento); nonostante detta delibera sia stata ritualmente comunicata alla ASD Civitavecchia 1920 sono inutilmente decorsi i termini previsti per la impugnazione della stessa ovvero per il suo corretto adempimento. Si precisa che con la condanna di cui sopra la Commissione Accordi Economici della LND a carico della ASD Civitavecchia 1920 aveva accolto il reclamo proposto dal Sig. Giorgio Berardi con il quale quest’ultimo, dopo avere esposto di avere concluso con la Società deferita un accordo economico prevedente la corresponsione lorda a suo favore di euro 6.300,00 relativamente alla stagione sportiva 2010/2011, precisava di non avere ricevuto la somma di euro 2.100,00, maturata e non percepita al mese di dicembre 2011, data dopo la quale lo stesso si era svincolato dalla Società deferita. L’effettivo inadempimento da parte della ASD Civitavecchia 1920 alla predetta delibera risulta per tabulas e precisamente dalla nota della LND del 21 settembre 2012. Nel contempo, con delibera sempre del 27 luglio 2012, ritualmente comunicata alla ASD Civitavecchia 1920, la Commissione Accordi Economici presso la LND ha condannato la medesima Società deferita al pagamento in favore del Sig. Gioacchino Amoroso della somma di euro 1.500,00 (millecinquecento); anche in questo caso, nonostante la delibera di cui sopra sia stata ritualmente comunicata alla ASD Civitavecchia 1920, sono invano decorsi i termini per la impugnazione della stessa ovvero per il suo corretto adempimento. Anche sul punto si deve precisare che con la condanna deliberata a carico della ASD Civitavecchia 1920 la Commissione Accordi Economici presso la LND aveva accolto il reclamo proposto dal Sig. Gioacchino Amoroso con il quale quest’ultimo, dopo avere esposto di avere concluso con la Società deferita un accordo economico prevedente la corresponsione lorda a suo favore di euro 7.500,00 relativamente alla stagione sportiva 2010/2011, precisava di non avere ricevuto la somma di euro 1.500,00, maturata e non percepita al mese di dicembre 2011, data dopo la quale lo stesso si era svincolato dalla Società deferita. Con riferimento a detto secondo episodio, l’inadempimento da parte della ASD Civitavecchia 1920 alla predetta delibera risulta per tabulas e precisamente dalla nota della LND del 21 settembre 2012. Per quanto attiene l’entità delle sanzioni da applicare la Commissione, alla luce della riunione dei due deferimenti e del costante orientamento giurisprudenziale, ritiene congrue quelle di cui al dispositivo che segue. La Commissione disciplinare, in accoglimento del deferimento in oggetto, infligge le seguenti sanzioni: a) al Sig. Cosimo Adriano Clemeno, all’epoca dei fatti Presidente della ASD Civitavecchia 1920, la sanzione della inibizione per mesi 12 (dodici); b) alla Società ASD Civitavecchia 1920 la sanzione della penalizzazione di punti 2 (due) in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva.