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Bonus casa: sei mesi in più per il 50%

“IL PUNTO FISCALE”- ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI DI CIVITAVECCHIA. Agevolabili anche gli interventi di bonifica dall'amianto e per evitare infortuni domestici

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Sei mesi in più – Il decreto sul “bonus casa” approvato dal Governo ha prorogato la detrazione del 50% dall’imposta lorda per le spese documentate sostenute fino al 31 dicembre 2013. Le spese devono essere effettuate ai sensi dell’articolo 16-bis del Tuir e riguardano anche le spese di progettazione e per le prestazioni professionali connesse all’esecuzione delle opere edilizie e alla messa a norma degli edifici. Non varia il previsto tetto di 96mila euro per unità immobiliare. 
Gli interventi – Sono compresi nell’agevolazione i lavori di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia effettuati in parti comuni di edificio residenziale e quelli realizzati sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, e sulle loro pertinenze. Sono inclusi inoltre i lavori necessari alla ricostruzione o al ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di calamità naturali, sempre che sia stato dichiarato lo stato di emergenza. Sono detraibili i lavori relativi alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali anche a proprietà comune, i lavori per l’eliminazione delle barriere architettoniche, o per la realizzazione degli strumenti atti a favorire la mobilità interna ed esterna all’abitazione per le persone portatrici di handicap grave. La detrazione si applica alle spese per l’adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi, e quelli relativi alla realizzazione di opere finalizzate alla cablatura degli edifici, al contenimento dell’inquinamento acustico. Possono beneficiare del 50% anche gli interventi per il conseguimento di risparmi energetici con particolare riguardo all’installazione di impianti basati sull’impiego delle fonti rinnovabili di energia. 
Bonifica amianto e interventi antisismici – Sono agevolati i lavori di bonifica dell’amianto e l’esecuzione di opere volte a evitare gli infortuni domestici, nonché i lavori relativi all’adozione di misure antisismiche in particolare per la realizzazione di opere per la messa in sicurezza statica sulle parti strutturali, per la redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio, nonché per la realizzazione degli interventi necessari al rilascio della suddetta documentazione. Gli interventi relativi all’adozione di misure antisismiche e all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, devono essere realizzati sulle parti strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente e comprendere interi immobili. 
I beneficiari – All’agevolazione sono interessati i soggetti Irpef che possiedono o detengono l’immobile nel quale sono stati effettuati gli interventi ammessi al beneficio fiscale e che hanno sostenuto le relative spese. Il bonus spetta, al proprietario e al nudo proprietario, al titolare di un diritto reale di godimento (uso, usufrutto, abitazione o superficie), al locatario e al comodatario, al familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile nel quale vengono effettuati i lavori, a patto che egli abbia sostenuto le relative spese e che siano a lui intestati bonifici e fatture, i soci di cooperative divise e indivise, le società semplici, le imprese familiari, gli imprenditori individuali e le società di persone commerciali per gli immobili patrimoniali.  Immobili promiscui – Quando gli interventi di ristrutturazione sono realizzati su immobili residenziali adibiti promiscuamente all’esercizio di un’attività commerciale o professionale, la detrazione è ridotta del 50 per cento. La detrazione deve essere suddivisa in dieci rate annuali di pari importo, anche per i contribuenti che abbiano compiuto il settantacinquesimo anno d’età. 
Bonifico parlante – Per fruire dell’agevolazione è necessario effettuare il pagamento delle spese con bonifico bancario o postale “parlante”. I contribuenti devono riportare l’agevolazione nella dichiarazione dei redditi, inserendo i dati catastali identificativi dell’immobile, e conservare (ed esibire a richiesta degli uffici) i documenti giustificativi della spesa. È anche previsto l’invio, quando obbligatorio, di una comunicazione alla ASL competente con le informazioni sull’intervento da realizzare. 
Il regime dell’edilizia libera – Con l’ampliamento legislativo, all’articolo 6 del Testo unico edilizia, degli interventi realizzabili in regime di “edilizia libera”, la categoria della manutenzione straordinaria si è sdoppiata in due. Quella “minore”, che può comprendere anche aperture di porte e spostamento di tramezzi, ma non deve riguardare le parti strutturali dell’edificio, e che può essere fatta con semplice “comunicazione” di inizio lavori (Cia), e la manutenzione “maggiore”, che può comprendere tutte le “opere o modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici”, e per la quale serve invece la presentazione della Scia (segnalazione certificata di inizio attività). Si ricorda tuttavia che non devono essere alterati i volumi, le superfici e le destinazioni d’uso delle singole unità immobiliari.
A cura del Consiglio ODCEC di Civitavecchia  in collaborazione con Fiscal Focus
Il Presidente Professor Massimo Ferri


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