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Il caso Etm fa giurisprudenza. Renda: "La sentenza ci dà ragione"

Il caso Etm fa giurisprudenza. Renda: "La sentenza ci dà ragione"

Secondo la Cassazione, che ha rinviato alla Corte dei Conti, per le società soggette a controllo analogo, «l’eventuale danno è erariale». Ma i requisiti richiesti non sussistono nello statuto dell’azienda locale. L'ex presidente: «La magistratura contabile non poteva agire per l’assenza delle norme statutarie, di cui ha omesso la verifica»

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CIVITAVECCHIA – «La Corte accoglie il ricorso e cassa l’impugnata sentenza, dichiarando che la Corte dei Conti ha giurisdizione sulla presente causa, che rinvia alla medesima Corte dei Conti». E’ la sentenza relativa al cosiddetto caso Etm, Una sentenza che fa giurisprudenza, per le società soggette a controllo analogo. Tutto nasce nel processo d’appello, dove i giudici decisero che «l’azione per il risarcimento dei danni per mala gestio nei confronti degli organi della società di diritto privato, ancorché partecipata da soci pubblici, rientri nella sfera giurisdizionale del giudice ordinario, riformò il giudizio di primo grado e dichiarò il difetto di giurisdizione del giudice contabile», come la Cassazione spiega nella stessa sentenza, che poi conclude: «il danno eventualmente inferto al patrimonio della società da atti illegittimi degli amministratori, è arrecato ad un patrimonio riconducibile all’ente pubblico: è quindi un danno erariale, che giustifica l’attribuzione alla Corte dei Conti della giurisdizione sulla relativa azione di responsabilità. Il ricorso deve essere quindi accolto». Sentenza che però non entra nel merito, come scrivono gli stessi giudici, in quanto non è stato «possibile in questa sede l’esame diretto dello statuto della società Etm non prodotto agli atti del giudizio di cassazione».

In sostanza, in linea di principio, la Suprema Corte stabilisce che sulle società soggette a controllo analogo ha giurisdizione la Corte dei Conti. E quindi viene cassata la sentenza di appello relativa ad Etm, rinviando alla magistratura contabile. Che però, viste le premesse e le argomentazioni della decisione della Cassazione, dovrà a sua volta dichiararsi incompetente a decidere: nello specifico, infatti, le norme statutarie previste per le suddette società inhouse, nel caso di Etm non esistono. La Cassazione però non ha potuto verificarlo, non essendo stato prodotto lo Statuto della società tra gli atti per il giudizio di terzo grado.
 «La Cassazione ha confermato l’assenza dei requisiti statutari di Etm: la Corte dei Conti non poteva agire – così commenta Salvatore Renda – Renda e Cutellè chiederanno i danni, in sede civile, alla Corte dei Conti. La Suprema Corte di Cassazione, su sollecitazione della Procura Regionale per il Lazio presso la Corte dei Conti, è tornata ad evidenziare come non si potesse neanche procedere nei confronti di Renda e Cutellè e degli altri amministratori nell’ambito della gestione dell’Etm. La Cassazione stabilisce, infatti, come per procedere, la Procura avrebbe dovuto verificare il sussistere di alcune precise disposizioni statutarie. Verifica che invece la Procura ha completamente omesso. Preso atto delle gravissime lacune della fase di indagine, i Giudici di Legittimità hanno rinviato alla Corte la verifica dello Statuto sociale per confermare che i requisiti richiesti dalla Cassazione non sussistono nemmeno in minima parte». Renda, soddisfatto per l’ennesima volta, anticipa che sarà sua cura «verificare i termini per procedere contro la Procura della Corte dei Conti per il riconoscimento, in sede civile, dei danni di un procedimento errato”.


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