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Assessore assente in giunta, il pm ricorre in Cassazione

Assessore assente in giunta, il pm ricorre in Cassazione

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LADISPOLI – Una seduta di giunta comunale svolta in assenza di un assessore che invece figurava nei verbali come presente. 
Questa l’ipotesi accusatoria che aveva alimentato le indagini della procura di Civitavecchia per falso ideologico nei confronti del sindaco di Ladispoli Crescenzo Paliotta, dell’allora segretario comunale e degli assessori Eugenio Trani, Marco Pierini e Francesca Di Girolamo.
Indagini che non hanno portato all’apertura di un processo. A seguito dell’udienza preliminare del 22 novembre scorso il gup aveva infatti emesso una sentenza di non luogo a procedere perchè il fatto non sussiste. 
L’imputazione nei loro confronti era di falso ideologico per la presunta falsificazione di 4 delibere di giunta, assise che si sarebbero tenute in assenza di numero legale, in quanto uno degli assessori sarebbe risultato agli inquirenti assente nell’arco temporale del suo svolgimento.
L’elemento predominante che aveva portato alla decisione di non luogo a procedere sarebbe legato all’inutilizzazione della prova regina, che poi sarebbe stata la scintilla che ha fatto partire le indagini. Si parla dell’intercettazione tra gli assessori Trani e Pierini nella quale sarebbe emerso che il telefono di quest’ultimo agganciava una cella a Malagrotta. Una prova non utilizzabile in quanto le intercettazioni, in base all’art. 270 c.p.p. nel quale è prevista l’eventualità di utilizzo di intercettazioni da un’inchiesta all’altra, sarebbero state utilizzabili solo in caso di collegamento tra le due inchieste o di emissione di ordinanza di custodia cautelare per almeno uno degli indagati. Eventualità non riscontrata in questo caso.
Ieri la notizia che il magistrato che ha condotto le indagini, il pm Mirko Piloni, lo scorso 21 dicembre ha presentato il ricorso in Cassazione. Questo potrebbe riportare il caso di fronte al Gup. Nelle motivazioni della sentenza di non luogo a procedere depositate il 30 novembre il gup aveva segnalato, tra gli “aspetti di debolezza del compendio investigativo”, “l’inutilizzabilità delle intercettazioni disposte nel proc. 799-15 e acquisite nel presente procedimento”. 
Proprio la non ammissibilità delle intercettazioni relative ad un’altra indagine potrebbe essere uno degli elementi della sentenza del Gup contestati dal pm nel ricorso.
L’effetto che potrebbe a questo punto sortire il ricorso in cassazione è un ritorno all’udienza preliminare nella quale si dovrebbe di nuovo eventualmente decidere su una conferma del provvedimento di non luogo a procede o al rinvio a giudizio.
La questione però dovrebbe risolversi non prima delle elezioni anche se i termini previsti di 4 mesi sono massimi e non minimi.


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