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Cartelle Equitalia: ecco quali conviene rottamare

Cartelle Equitalia: ecco quali conviene rottamare

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ROMA – Mancano ancora pochi giorni per chiedere la rottamazione delle cartelle di Equitalia, che permette di usufruire di uno sconto sul debito, pari alle sanzioni e agli interessi mora. Ma cosa si intende per rottamazione delle cartelle e quali sono quelle che conviene rottamare? Con rottamazione delle cartelle, tecnicamente nota come ‘definizione agevolata’, i contribuenti hanno l’opportunità di estinguere il proprio debito con l’Agente della riscossione, usufruendo di uno sconto sulle somme dovute.

In particolare, ricorda il portale ‘laleggepertutti.it, con la rottamazione si risparmiano: le sanzioni, gli interessi di mora e una parte dell’aggio di riscossione, che va ridotto in proporzione alle sanzioni e agli interessi di mora rottamati. La rottamazione può essere richiesta per i debiti che sono stati affidati all’Agente della riscossione entro il 31 dicembre 2016, e il debito può avere come oggetto imposte e tasse come Irpef, Iva, bolli auto, tributi locali, (Imu, Ici, la tassa rifiuti e tutto quello che va pagato a comuni e regioni), le multe stradali, i contributi previdenziali dovuti all’Inps e alle Casse previdenziali.

Grazie alla proroga decisa dal governo, il termine previsto per la rottamazione è il 21 aprile 2017. Le domande presentate oltre tale termine non saranno considerate ammissibili. Per ogni contribuente l’Agente della riscossione predispone un elenco dei debiti esattoriali, che viene definito ‘estratto di ruolo‘. In tale elenco sono contenute tutte le cartelle di pagamento emesse a carico di una persona o di una società. Vengono indicati, oltre ai dati identificativi del soggetto anche altri elementi quali ‘ente che ha inizialmente chiesto il pagamento delle somme (tipo l’Agenzia delle Entrate, il comune, l’Inps) la tipologia del debito, l’anno a cui risale il debito, gli importi dovuti a titolo di tributo, sanzioni e interessi, le spese di notifica della cartella e il compenso dovuto all’Agente della riscossione.

Per decidere quali cartelle rottamare, il primo passo è richiedere all’Agente della riscossione il proprio estratto di ruolo. Il contribuente può richiedere gli estratti di ruolo personalmente, o per mezzo di un delegato, recandosi allo sportello del concessionario oppure tramite posta elettronica certificata, la pec. Il modulo da compilare per la richiesta degli estratti di ruolo è scaricabile dai siti internet di Equitalia e, per la Sicilia, Riscossione Sicilia s.p.a. Nonostante con la rottamazione il risparmio sul debito sia assicurato, va valutato attentamente per quali cartelle presentare la domanda di rottamazione.

Quelle più convenienti da rottamare, secondo ‘laleggepertutti’.it sono le cartelle in cui la somma dovuta per sanzioni è molto alta poiché anche il risparmio è elevato; le cartelle molto vecchie, per le quali sono maturati molti interessi di mora, con notevole riduzione del debito; le cartelle per cui l’Agente della riscossione ha notificato un preavviso di fermo o di iscrizione ipotecaria (dal momento di presentazione della domanda di rottamazione, non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi sui veicoli o nuove ipoteche sugli immobili); le cartelle per le quali si teme di subire in tempi brevi un pignoramento. Anche in questo caso, la domanda di rottamazione blocca le nuove azioni esecutive.

Nonostante la possibilità di avere uno sconto sul debito, non è detto che sia conveniente chiedere la rottamazione di alcune cartelle. Generalmente, non conviene rottamare le cartelle che sembrano prescritte; le cartelle che siamo sicuri di non aver mai ricevuto (per legge le cartelle devono essere notificate secondo una specifica procedura. Se tale procedura non è rispettata, la cartella è nulla e può essere impugnata); le cartelle per cui è stata già proposta una opposizione, quando ci sono buone possibilità di vincere la causa (in questo caso va valutato se conviene rottamare il debito e rinunciare alla causa o proseguire nel giudizio, con l’obiettivo di annullare l’intero debito); i debiti che sappiamo già di non poter rispettare.

La rottamazione può essere pagata in cinque rate al massimo. Se anche una sola rata non viene pagata, viene pagata tardi o viene pagato un importo minore, il contribuente decade dalla rottamazione. A causa della decadenza dalla rottamazione, per lo stesso debito non potrà più essere richiesta alcuna rateazione all’Agente della riscossione, che potrà pretendere il pagamento in un’unica soluzione.

In ogni caso, è essenziale valutare attentamente se si ha a disposizione la liquidità necessaria per pagare la rottamazione. Attenzione, però, a non rottamare la stessa cartella due volte. Nella fretta di rottamare il debito, si rischia di pagare due volte la stessa cartella. Ad esempio, l’imposta di registro dovuta per un contratto di locazione può essere richiesta dalla Agenzia delle Entrate sia al locatore che al conduttore. Se nessuno dei due paga l’avviso di liquidazione inviato dalla Agenzia, il debito verrà affidato all’Agente della riscossione.

Dunque, sia il locatore sia il conduttore troveranno nei propri estratti di ruolo la medesima cartella, avente ad oggetto appunto l’imposta di registro non pagata. Ebbene, è sufficiente che uno dei due presenti domanda di rottamazione, estinguendo così il debito per entrambi. Dopo aver esaminato gli estratti di ruolo, avremo scelto quali cartelle rottamare e quali no. Per le cartelle non rottamate le possibili soluzioni sono due.

Nel primo caso, si potrebbe decidere di non rottamare alcune cartelle perché il debito è eccessivo e non si vuole rischiare di decadere dalla rottamazione. In questo caso, si può attendere la notifica di un atto successivo dell’Agente della riscossione, come un’intimazione di pagamento o un preavviso di fermo. Non appena tale atto successivo viene notificato, può essere richiesta la normale rateazione delle cartelle esattoriali. Diverso è il caso in cui una cartella non venga inclusa nella rottamazione perché, ad esempio, prescritta o non notificata.

Anche in questa ipotesi, si dovrebbe attendere un successivo atto dell’Agente della riscossione. Ricevuta la notifica di tale atto, sarà possibile presentare ricorso per far valere la prescrizione o la mancata notifica della cartella, che ne costituisce il presupposto. (Adnkronos)


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