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Omicidio Vannini, l'avvocato Gnazi: «E’ sconcertante non aver previsto aggravanti»

Omicidio Vannini, l'avvocato Gnazi: «E’ sconcertante non aver previsto aggravanti»

Così il legale di mamma Marina a Chi l’ha visto nel commentare le motivazioni della sentenza di secondo grado. «Sfido chiunque abbia visto le intercettazioni ambientali a negare che Martina fosse nel bagno»  

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di GIULIANA OLZAI

CERVETERI – «Ciontoli era stato condannato a 14 anni con le attenuanti generiche perché ritenuto colpevole di omicidio volontario sotto il profilo del dolo eventuale. Nel secondo grado è stato ritenuto colpevole di omicidio colposo con l’aggravante della colpa cosciente, della previsione dell’evento. Tra le due figure in realtà, è difficile spiegarlo qui, c’è una differenza non molto marcata, sono due figure molto molto simili. Quello che sconvolge, quello che è sproporzionato è il trattamento sanzionatorio, la pena tra l’una e l’altra ipotesi, perché un omicidio colposo di questo tipo, connotato da questa gravità estrema, come dice anche la Corte, sia punito con la pena di cinque anni, che è il massimo, è effettivamente, assolutamente sconcertante. Tra le altre cose, quello che ulteriormente sconcerta è che la pena non sia stata adeguata». Così l’avvocato Celestino Gnazi, legale di mamma Marina, ospite di Chi L’ha Visto, nel commentare le motivazioni della sentenza di secondo grado del processo Vannini che ha ridotto la pena detentiva ad Antonio Ciontoli per avere causato la morte di Marco Vannini, avvenuta dopo una lunga e drammatica agonia il 18 maggio 2015.
«A mio avviso – continua Gnazi – è fondata la sentenza d primo grado. Ma a parte questo, se era comprensibile nel caso in cui era stata riconosciuta la formula più grave, omicidio volontario, il non riconoscimento di determinate attenuanti ed anche il riconoscimento di aggravanti ed anche il riconoscimento delle attenuanti generiche, spostata la situazione in ambito colposo, è evidente che tutta quella severità che è stata teoricamente riconosciuta anche dalla sentenza di secondo grado, doveva trovare il riscontro nel riconoscimento di una serie di aggravanti che ci sono tutte (in questo caso). Ad esempio, la futilità dei motivi, sproporzionata nel far morire un ragazzo per salvaguardare il posto di lavoro; aver commesso un reato per occultarne un altro; aver agito con sevizie e crudeltà; aver approfittato delle circostanze che minoravano la difesa della vittima. Una serie di circostanze aggravanti che avrebbero  determinato se applicate anche quasi il raddoppio della pena stabilita nel massimo. E’ stato sconcertante non averne  prevista nessuna e addirittura dire che non  potevano togliere nemmeno le attenuanti concesse in primo grado, il che non è vero perché potevano essere assolutamente tolte dopo aver la Corte giudicato di gravità assoluta il comportamento di Ciontoli. Ha lasciato le attenuanti perché secondo la Corte di secondo grado non potevano essere tolte, il che non è vero», insiste l’avvocato Gnazi.  
Altro punto la presenza di Martina nel bagno. «Abbiamo sognato – ironizza l’avvocato Gnazi – Queste cose non sono successe. Io sfido qualsiasi persona a negare che Martina non era nel bagno dopo aver visto quelle intercettazioni ambientali. Sfido qualsiasi persona a dirlo. Nella sentenza si dice che però, poverina, siccome era emozionata ed era in uno stato, vorrei vedere che dicesse quelle cose brindando, era evidentemente emozionata, il ragazzo con cui stava di vent’anni era morto da qualche ora, qualche emozione l’avrà pure avuta, però stava dicendo delle cose precise da cui non si può sfuggire».
Infine un ultimo aspetto riguarda il comportamento di Antonio Ciontoli. «Tutto quello che abbiamo detto e visto di Ciontoli, la sentenza lo riconosce, dice che è successo tutto così. Non quelle sciocchezze della ferita che non produceva sangue. Non è vero nulla. E’ tutto vero quello che abbiamo sempre detto. Aggiunge però la sentenza, che siccome lui voleva salvaguardare il posto di lavoro non ha proprio voluto concretamente la morte di Marco perché altrimenti il posto di lavoro sarebbe sicuramente saltato. Il nocciolo in questo tipo di ragionamento che è diluito in molte occasioni è appunto questo. Ad esempio però non c’è una parola in quelle motivazioni, in quelle 55 pagine della sentenza,  che ripetono quanto ha detto la vicina di casa (Ciontoli), cioè che quel povero ragazzo ha urlato per un’ora ininterrottamente emettendo urla di dolore disumane. Bastava questo per fare piazza pulita di un ragionamento sofisticato di questo genere e per dire che in quelle condizioni non puoi prevedere che è una previsione che porta ad una morte e tu hai continuato. E quindi non si può non concludere che ha continuato a costi quello che costi, accettando anche la morte. Concretamente quel ragazzo morì», conclude l’avvocato Gnazi.


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