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    Pubblicato il 14 Marzo 2021
    Pubblicato il 14 Marzo 2021

    Le faq del Governo che dal 15 marzo al 6 aprile valgono anche per il Lazio Zona rossa, regole e restrizioni: ecco cosa si può fare

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    Zona rossa, regole e restrizioni: ecco cosa si può fare

    CIVITAVECCHIA – Queste le regole e le restrizioni per la zona rossa (qui il testo definitivo del Dl in Pdf), che entrerà in vigore anche nel Lazio, da domani 15 marzo, fino al prossimo 6 aprile, con qualche differenziazione per le sole festività pasquali.  Restano il coprifuoco dalle 22 alle 5 e le altre restrizioni di natura generale (obbligo della mascherina e divieto di assembramento).

    Spostamenti – In zona rossa non si può uscire di casa se non per comprovati motivi di “lavoro, salute o necessità” che devono essere autocertificati con l’apposito modulo. Quindi niente spostamenti anche all’interno del Comune. Vietato spostarsi ovviamente a maggior ragione fuori comune o  fuori regione se non per i soliti motivi di lavoro, salute o necessità che invece consentono lo spostamento. Sempre consentito il ritorno alla residenza, domicilio o abitazione.

    Visite a parenti e amici – L’ultimo Dpcm ha introdotto una stretta: niente visite a parenti e amici anche all’interno del Comune nemmeno una sola volta al giorno. C’è però un’eccezione introdotta nel decreto Draghi: per Pasqua (3, 4 e 5 aprile) la visita sarà possibile una volta al giorno all’interno della regione. Si è voluto quindi consentire i ricongiungimenti familiari.

    Seconde case: attualmente le Faq del governo consentono il ritorno nelle seconde case

    La spesa – La Faq del governo: “Fare la spesa rientra sempre fra le cause giustificative degli spostamenti. Laddove quindi il proprio Comune non disponga di punti vendita o nel caso in cui un Comune contiguo al proprio presenti una disponibilità, anche in termini di maggiore convenienza economica, di punti vendita necessari alle proprie esigenze, lo spostamento è consentito, entro tali limiti, che dovranno essere autocertificati”.

    Le passeggiate sono ammesse, “in quanto attività motoria”, esclusivamente in prossimità della propria abitazione.L’uso della bicicletta è disciplinato dalle Faq in queesto modo: “L’uso della bicicletta è consentito per raggiungere la sede di lavoro, il luogo di residenza o i negozi che vendono generi alimentari o di prima necessità. È inoltre consentito utilizzare la bicicletta per svolgere attività motoria all’aperto nella prossimità di casa propria, mantenendo la distanza interpersonale di almeno un metro, o per effettuare attività sportiva, mantenendo la distanza interpersonale di almeno due metri”.

    Andare al parco – Si può “salvo diverse specifiche disposizioni delle autorità locali, a condizione del rigoroso rispetto del divieto di assembramento e comunque in prossimità della propria abitazione”.

    Fare sport – “Nell’area rossa è consentito svolgere l’attività sportiva esclusivamente nell’ambito del territorio del proprio Comune, dalle 5 alle 22, in forma individuale e all’aperto, mantenendo la distanza interpersonale di due metri. È tuttavia possibile, nello svolgimento di un’attività sportiva che comporti uno spostamento (per esempio la corsa o la bicicletta), entrare in un altro Comune, purché tale spostamento resti funzionale unicamente all’attività sportiva stessa e la destinazione finale coincida con il Comune di partenza”.

    Bar e ristoranti restano chiusi: possibile solo l’asporto (fino alle 22 ma per i bar solo fino alle 18) e la consegna a domicilio.

    Negozi – “Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato 23, sia negli esercizi di vicinato sia nelle medie e grandi strutture di vendita, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l’accesso alle sole predette attività e ferme restando le chiusure nei giorni festivi e prefestivi di cui all’articolo 26, comma 2″ del Dpcm 2 marzo 2021.

    Possono dunque restare aperti i punti vendita essenziali quali fra gli altri i negozi di alimentari, le farmacie, le parafarmacie, le edicole, le librerie, le tabaccherie, i fiorai. Aperti anche i negozi di prima necessità, dai benzinai all’elettronica a chi vende prodotti per l’infanzia. Qui l’elenco (allegato 23 del Dpcm 2 marzo). Devono chiudere in pratica solo i negozi di abbigliamento (non quelli di biancheria personale) e di calzature. E le gioiellerie. Aperti invece negozi di abbigliamento e calzature per bambini.

    Mercati – I mercati sono chiusi “salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici”.

    Alberghi – Sono aperti ed è possibile il servizio di ristorante solo per gli ospiti. Cinema, teatri e musei restano chiusi.

    Scuola – In zona rossa chiuse le scuole di ogni ordine e grado. Quindi didattica a disrtanza al 100%. Chiusi anche gli asili nido.

    Parrucchieri e barbieri – Barbieri, parrucchieri ed estetisti devono restare chiusi.

    Chiese aperte – E’ possibile andare nei luoghi di culto “più vicini a casa”.

    Funerali – La celebrazione dei funerali è consentita rispettando le norme contro gli assembramenti.

    Manifestazioni – Le Faq: “Lo svolgimento delle manifestazioni pubbliche è consentito soltanto in forma statica e a condizione che, nel corso di esse, siano osservate le distanze sociali prescritte e le altre misure di contenimento”.

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