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Giampaolo Scacchi : Superbonus 110%

Giampaolo Scacchi : Superbonus 110%
Giampaolo Scacchi

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La recente conversione in Legge n° 77/2020 del c.d. Decreto Rilancio, pubblicata nella gazzetta ufficiale del 18/07/2020, ha portato ad un innalzamento del tetto massimo dell’Ecobonus dal 75% al 110%, rispettando precisi canoni.

L’Ecobonus  è una detrazione Irpef o Ires riconosciuta ai contribuenti, sia privati che società, che effettuino lavori finalizzati al risparmio energetico.Come ricorda Giampaolo Scacchi, tale intervento è stato previsto per la prima volta  con la Legge 296/2006  e nel tempo ha subìto una continua evoluzione tramite le Leggi 90/2013 e  205/2017  sino ad arrivare alla detrazione fiscale del 110% denominata Superbonus [ per gli interventi di efficienza energetica (Ecobonus), riduzione del rischio sismico (Sisma Bonus), installazione di impianti fotovoltaici e di colonnine di ricarica di veicoli elettrici] prevista dal  suddetto decreto n° 34 del 19.05.2020  “recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonche’ di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”.

La detrazione del superbonus si applica per le spese, naturalmente documentate, sostenute dal contribuente dal 1 luglio 2020 al 31 dicembre 2021, esteso poi al 30 giugno 2022 per gli Istituti Autonomi Case Popolari (comunque denominati) ed escluse le unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A1 (abitazioni di tipo signorile), A8 (ville di pregio) e A9 (castelli);  nello specifico riguardano:

  1. Gli interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali dell’involucro dell’edificio  con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dello stesso;
  2. Gli interventi sulle parti comuni degli edifici per la realizzazione di impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffreddamento o la fornitura di acqua calda a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto, a pompa di calore, inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici, o con impianti di micro cogenerazione, in luogo degli impianti di climatizzazione invernali già esistenti;
  3. Gli interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale già  esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffreddamento  o la fornitura di acqua calda a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto, a pompa di calore, inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici, o con impianti di micro cogenerazione.

Rispetto al c.d. Decreto Rilancio, la conversione in legge ha apportato alcune modifiche, tra cui è bene sottolineare:

  1. Gli interventi di demolizione e ricostruzione, anche se non avranno alcun peso dal punto di vista finanziario (erano erano già oggetto di incentivi);
  2. La messa in sicurezza antisismica, che comprenderà agevolazioni anche nella realizzazioni di sistemi di continuo monitoraggio strutturale;
  3. L’efficientamento energetico su 2 unità immobiliari, oltre che sulle parti comuni dei condomini;
  4. Nessuna differenza tra prima e seconda casa;
  5. Le villette a schiera o altre unità all’interno di edifici plurifamiliari con accessi autonomi all’esterno;
  6. Edifici appartenenti ad associazioni senza scopo di lucro;
  7. Edifici appartenenti ad associazioni di volontariato;
  8. Edifici appartenenti ad associazioni di promozione sociale del terzo settore;
  9. Edifici appartenenti ad associazioni sportive, limitatamente agli interventi sugli spogliatoi;
  10. Installazione del cappotto termico, i tetti di spesa passanodai 60.000 euro inizialmente previsti per ogni unità immobiliare, diventano50.000 euro per gli edifici unifamiliari.

    40.000 euro per i condomìni fino ad otto unità immobiliari.

    Relativamente a questi condomìni ulteriori 20mila euro per interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con impianti centrali a condensazione, a pompa di calore, di microcogenerazione o a collettori solari, moltiplicato per il numero di  unità immobiliari che compongono l’edificio;

    30.000 euro per condomìni oltre le otto unità immobiliari.

    Relativamente a questi condomìni ulteriori 15mila euro per interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con impianti centrali a condensazione, a pompa di calore, di microcogenerazione o a collettori solari, moltiplicato per il numero di  unità immobiliari che compongono l’edificio.

Gli importi soprariportati chiaramente devono essere  moltiplicati per il numero di unità abitative soggette ad intervento ed inoltre devono essere utilizzati materiali isolanti che rispettino i criteri stabiliti con il DM 11 ottobre 2017.

Naturalmente rientrano nel superbonus tutti i lavori che erano già previsti per l’ecobonus e il sismabonus e per ciascuna tipologie di intervento si applicheranno i limiti di detrazione o di spesa attualmente  previsti.

Giampaolo Scacchi ci ricorda infine che, per accedere alle detrazioni è indispensabile rispettare i requisiti minimi previsti dai decreti ministeriali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto e, nel loro complesso, assicurare il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio, o, se questo non fosse possibile, il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare producendo il certificato APE, pre e post intervento, rilasciato da tecnico abilitato.


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